1_44 Uso delle parti comuni: i cartelloni pubblicitari

13 06 2011

Non è raro, nelle nostre città, imbattersi su cartelloni pubblicitari posizionati sulle facciate laterali degli edifici. Un business per i proprietari degli immobili molto spesso allettati dalla possibilità d’ottenere un facile guadagno senza dover fare sostanzialmente nulla. Se si tratta di edifici di proprietà esclusiva di una sola persona e salvo particolari vincoli pubblicistici relativi alla qualificazione dell’immobile come di particolare pregio e nell’osservanza delle norme sulla pubblicità, egli sarà libero di locare quella parte del proprio stabile nei modi che ritiene più opportuni.

La situazione, è completamente differente per quanto concerne un edificio in condominio. In questo caso, è l’assemblea a doversi pronunciare su quest’uso di una parte comune. Il primo nodo da sciogliere: come deve inquadrarsi una decisione del genere? Si tratta di una semplice deliberazione in merito all’uso delle cose comuni o la stessa può essere inquadrata come un’innovazione? Secondo la Cassazione “ per innovazioni delle cose comuni s’intendono, dunque, non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), sebbene le modifiche, le quali importino l’alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602)” (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).

Ovvio che non possa essere messo in dubbio che l’aspetto della facciata muti a seguito dell’apposizione del cartellone pubblicitario, non si comprende come e perché lo stesso possa essere – quanto meno in relazione a questa definizione d’innovazione (che è poi quella comunemente accettata) – considerato al pari d’un intervento innovativo. In ragione di ciò si può dire senza ombra tentennamenti che quella sull’apposizione di cartelloni pubblicitari dev’essere considerato al pari d’una normale decisione inerente l’uso delle cose comuni e come tale deliberabile dall’assemblea con le maggioranze previste, ossia quelle previste dal regolamento di condominio. L’obiezione che potrebbe essere sollevata è quella attinente l’alterazione del decoro dell’edificio. E’ bene ricordare che per essere rilevante tale alterazione deve sostanziarsi in “ un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere”.

Il cartellone, quindi, deve deturpare il palazzo a tal punto da farlo deprezzare. Prova difficile, questa, visto e considerato che l’apposizione di pubblicità, anche se il fatto non incide sul piano estetico, comporta un guadagno per il condominio, il quale, è bene ricordarlo, in assenza di specifici accordi tra tutti i condomini, va diviso tra i comproprietari in ragione dei millesimi di proprietà.

 

Fonte:condominioweb

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