1_45 distacco da riscaldamento centrale

25 06 2011

Dalla Corte di Cassazione arriva l’ennesima conferma: in determinate condizioni il condòmino può rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato, evitando così le relative spese, senza che l’assemblea possa in alcun modo vietarlo. Soddisfatte le condizioni richieste, infatti, ogni diversa delibera condominiale sarebbe lesiva del diritto individuale sulle cose comuni del singolo comproprietario. Questo, in sintesi, il principio espresso dai giudici, con sentenza n. 6481 dello scorso 22 marzo.

Se, in un primo momento la giurisprudenza negava tale possibilità, causa l’irrinunciabilità della proprietà delle cose comuni, più recentemente la stessa Cassazione, come i Tribunali di merito, ha mutato il proprio orientamento.

Il tutto ruota sulla distinzione rinuncia all’uso, rinuncia alla proprietà. La prima è possibile e dà luogo all’esonero dalle spese d’uso del bene cui si rinuncia ma non a quelle di conservazione, la seconda non è mai consentita.

Quanto all’impianto di riscaldamento, che è poi il bene sul quale in tema di rinuncia all’uso s’è incentrata l’attenzione di tutti, la Cassazione ormai costantemente afferma che: “la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell’impianto centralizzato è legittima quando l’interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto, né squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio ” (Cass. n. 5974/04)

-L’assenza di squilibrio termico e di aggravio di spese per gli altri condomini può essere dimostrata tramite la relazione d’un tecnico specializzato che spieghi, tecnicamente ed esaustivamente, perché dal distacco non possano derivare simili inconvenienti.

-Che cosa accade se nonostante tale dimostrazione l’assemblea deliberi di non autorizzare il distacco?
La risposta è contenuta nella sentenza della Cassazione, n. 6481,
sopracitata. I giudici sono stati chiarissimi nell’affermare che “il condomino può legittimamente rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini” (Cass., n. 7518 del 2006; Cass., 5974 del 2004; Cass., n. 8924 del 2001). La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è, invero, affetta da nullità, e non da annullabilità, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune (Cass., S.U., n. 4806 del 2005)” (Cass. 22 marzo).

In sostanza di fronte ad un immotivato diniego l’interessato potrà impugnare la deliberazione in ogni momento per fare valere il proprio diritto al distacco.

Fonte:condominioweb

Gallucci avv. Alessandro

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2 risposte

12 11 2011
Giovanni

buongiono Avv.Alessandro Gallucci vorrei porvi una domanda:in una palazzina di 5 appartamenti, condomini tutti di famiglia,senza regolamento condominiale.Se una persona si vuole staccare dalla caldaia centralizzata è tenuto a pagare le spese ti manutenzione della caldaia ( condominiale) e tutti gli oneri annessi?
Vi ringazio anticipatamente. Giovanni Masci

12 11 2011
studio RDA - Novara

Buongiorno, non sono Alessandro Gallucci innanzitutto. Riporto i suoi articoli sul mio blog perchè li trovo interessanti e sensati.
Come citato nei vari post: premesso che il suo distacco non pregiudichi la funzionalità dell’impianto generale e non provochi nessu disagio/malfunzionamento ai condòmini, lei può staccarsi…..Ovviamente è tenuto comunque al pagamento delle spese necessarie al mantenimento dell’impianto condominiale…………….
l tutto ruota sulla distinzione rinuncia all’uso, rinuncia alla proprietà. La prima è possibile e dà luogo all’esonero dalle spese d’uso del bene cui si rinuncia ma non a quelle di conservazione, la seconda non è mai consentita.

Arrivederci.

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